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Art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita l’Associazione denominata: "Nazionale
Calcio Agenti Immobiliari".
L'organizzazione ha sede nel comune di La Spezia,
all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio
direttivo.
Art. 2 (Statuto e regolamento)
L'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari" e'
disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti
delle leggi statali, regionali, e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea,
disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori
aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività .
Art. 3 (Finalita')
L'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari" non
ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà,
civile, culturale e sociale e della promozione
dell’immagine della categoria degli Agenti immobiliari.
L’Associazione assume la forma di "Associazione non
riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di
"ente non commerciale" ai fini fiscali.
L'Associazione trarrà risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento della sue attività
per mezzo della costituzione e dell’attività di una
squadra di calcio, a livello amatoriale, i cui giocatori
dovranno essere scelti tra gli iscritti al Ruolo agenti
d’affari in mediazione, che esercitino l’attività di
agente immobiliare.
I proventi delle attività non potranno, in nessun caso,
essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali a
fini non di lucro.
Art. 4 (Soci)
I soci dell'Associazione "Nazionale Calcio Agenti
Immobiliari" si dividono in soci ordinari e soci
sostenitori.
Sono soci ordinari le persone fisiche iscritte al ruolo
Agenti d'Affari in Mediazione o appartenenti alla
F.I.M.A.A., F.I.A.I.P. e A.N.A.M.A. che siano iscritte
alla nazionale agenti immobiliari da almeno 1 anno (anno
solare) e in regola con i pagamenti della quota
d'iscrizione dell'anno in corso.
Sono soci sostenitori le persone fisiche che collaborano
o lavorano in agenzie immobiliari iscritte ai sindacati
di cui sopra che non svolgano attività di mediazione e
di conseguenza non ancora iscritti al ruolo mediatori.
Art. 5 (Doveri dei soci)
I soci sostenitori e le persone fisiche rappresentanti
dei soci ordinari devono svolgere la propria attività in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro.
I1 comportamento verso gli altri soci ed all'esterno
dell'organizzazione, è animato da spirito di
solidarieta' ed attuato con correttezza, buona fede e
rigore morale
.
GLI ORGANI
Art. 6 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell'Associazione "Nazionale Calcio Agenti
Immobiliari": l'assemblea, il consiglio direttivo, il
presidente, i vicepresidenti, il collegio dei probiviri.
Art. 7 (Composizione dell’assemblea)
Hanno diritto di intervento in assemblea tutti i soci
dell’Associazione; hanno diritto di voto i soli soci
ordinari.
L'assemblea e' presieduta dal presidente
dell'Associazione .
Art. 8 (Convocazione dell’assemblea)
L'assemblea si riunisce ogni anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’anno sociale, e ogniqualvolta il
Consiglio direttivo lo ritenga necessario
Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto
contenente l'ordine del giorno, con prova di
ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima ai soci
al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine
comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo
di posta elettronica.
Art. 9 (Validità della assemblea)
L'assemblea e' validamente costituita quando interviene
la maggioranza dei soci ordinari.
Art. 10 (Votazioni)
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci
ordinari presenti; la deliberazione di modificazione
dello statuto avviene all’unanimità dei soci ordinari.
I voti sono palesi.
Art. 11 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono
riassunte in un verbale redatto da un segretario, anche
non socio, all’uopo designato dal Consiglio direttivo, o
in mancanza dall’assemblea stessa, e sottoscritto dal
presidente.
Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede
dell'Associazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare
il verbale.
Art. 12 (Composizione del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è
composto da nove membri, di cui:
- n° 3 tra i soci iscritti alla F.I.M.A.A.
- n° 3 tra i soci iscritti alla F.I.A.I.P.
- n° 3 tra i soci iscritti alla A.N.A.M.A.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.
Art. 13 (Riunioni del consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo deve essere convocato, in Italia,
mediante comunicazione scritta, anche via telefax o
posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o
di un vice presidente sette giorni prima della riunione,
salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il
preavviso di un giorno.
Il consiglio direttivo deve essere convocato
ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o
quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in
mancanza, dal vice presidente più anziano di età o, in
mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio
direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede la seduta.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio
direttivo si tengano mediante mezzi di
telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove
deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i
partecipanti devono poter essere identificati e deve
essere loro consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o
visionare documenti.
Art. 14 (Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri inerenti la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
esclusi solo quelli che il presente statuto riserva
all’Assemblea.
Il consiglio potrà delegare in tutto o in parte i suoi
poteri e funzioni al Presidente ed eventualmente ad uno
o ad entrambi i vice presidenti.
Non possono essere delegati poteri e funzioni relative
alla redazione del bilancio annuale.
Art. 15 (Presidente e vice presidenti)
Tra i membri del Consiglio direttivo vengono nominati,
la prima volta in sede di atto costitutivo e in seguito
dal consiglio direttivo stesso, un Presidente e due
vicepresidenti, che durano in carica tre anni.
I vice presidenti sono rieleggibili, mentre il
Presidente non può essere rieletto alla stessa carica
per sei anni dalla scadenza del mandato.
La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed
in giudizio spetta al Presidente.
Art. 16 (Presidenti onorari)
Il Consiglio direttivo potrà eleggere, anche al di fuori
dei propri membri, fino a tre Presidenti onorari su
designazione dei soci ordinari (associazioni di
categoria).
Art. 17 (Collegio dei probiviri)
L'aderente all'Associazione che contravvenga ai doveri
stabiliti dallo statuto, può essere deferito al Collegio
dei probiviri.
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, nominati la prima volta in
sede di atto costitutivo e in seguito dall’assemblea.
I membri del Collegio durano in carica due anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio dei probiviri nei casi sottoposti alla sua
valutazione può comminare sanzioni a carico del socio;
le possibili sanzioni sono la censura, la sospensione e
l’esclusione.
Le sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri
valutando la gravità del comportamento sanzionabile,
dopo aver sentito tutte le eventuali parti in causa.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
IL BILANCIO
Art 18. (Formazione e contenuto del bilancio)
Al termine di ciascun anno sociale il Consiglio
direttivo provvede alla redazione del Bilancio,
contenente i singoli capitoli di spesa e di entrata
relativi al periodo.
Art. 19 (Approvazione del bilancio)
I1 bilancio è sottoposto all’approvazione
dell’assemblea, che deve essere all’uopo convocata entro
quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede
dell’Associazione almeno venti giorni prima
dell’assemblea, e potrà essere consultato da ogni
aderente.
Gli eventuali utili risultanti dal bilancio potranno
essere accantonati a riserva o destinati a finalità di
assistenza o solidarietà.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 20 (Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione,
l’assemblea che avrà deliberato lo scioglimento
indicherà l’ente od organizzazione senza fini di lucro
cui dovranno essere devoluti le eventuali somme o beni
risultanti al termine della liquidazione.
Eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno
restituiti ai proprietari .
Letto confermato e sottoscritto
PARMIGIANI Antonio
PARISI Salvatore
GUASTALLI Mario |
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