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Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l’Associazione denominata: "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari".
L'organizzazione ha sede nel comune di La Spezia, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio direttivo.


Art. 2 (Statuto e regolamento)
L'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari" e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività .


Art. 3 (Finalita')
L'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari" non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale e della promozione dell’immagine della categoria degli Agenti immobiliari.
L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali.
L'Associazione trarrà risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sue attività per mezzo della costituzione e dell’attività di una squadra di calcio, a livello amatoriale, i cui giocatori dovranno essere scelti tra gli iscritti al Ruolo agenti d’affari in mediazione, che esercitino l’attività di agente immobiliare.
I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali a fini non di lucro.


Art. 4 (Soci)
I soci dell'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari" si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci ordinari le persone fisiche iscritte al ruolo Agenti d'Affari in Mediazione o appartenenti alla F.I.M.A.A., F.I.A.I.P. e A.N.A.M.A. che siano iscritte alla nazionale agenti immobiliari da almeno 1 anno (anno solare) e in regola con i pagamenti della quota d'iscrizione dell'anno in corso.
Sono soci sostenitori le persone fisiche che collaborano o lavorano in agenzie immobiliari iscritte ai sindacati di cui sopra che non svolgano attività di mediazione e di conseguenza non ancora iscritti al ruolo mediatori.


Art. 5 (Doveri dei soci)
I soci sostenitori e le persone fisiche rappresentanti dei soci ordinari devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
I1 comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarieta' ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale
.

GLI ORGANI

Art. 6 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell'Associazione "Nazionale Calcio Agenti Immobiliari": l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, i vicepresidenti, il collegio dei probiviri.


Art. 7 (Composizione dell’assemblea)
Hanno diritto di intervento in assemblea tutti i soci dell’Associazione; hanno diritto di voto i soli soci ordinari.
L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'Associazione .


Art. 8 (Convocazione dell’assemblea)
L'assemblea si riunisce ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, e ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario
Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.


Art. 9 (Validità della assemblea)
L'assemblea e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci ordinari.


Art. 10 (Votazioni)
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci ordinari presenti; la deliberazione di modificazione dello statuto avviene all’unanimità dei soci ordinari.
I voti sono palesi.


Art. 11 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, anche non socio, all’uopo designato dal Consiglio direttivo, o in mancanza dall’assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente.
Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale.


Art. 12 (Composizione del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da nove membri, di cui:
- n° 3 tra i soci iscritti alla F.I.M.A.A.
- n° 3 tra i soci iscritti alla F.I.A.I.P.
- n° 3 tra i soci iscritti alla A.N.A.M.A.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.


Art. 13 (Riunioni del consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.
Il consiglio direttivo deve essere convocato ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente più anziano di età o, in mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.


Art. 14 (Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, esclusi solo quelli che il presente statuto riserva all’Assemblea.
Il consiglio potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri e funzioni al Presidente ed eventualmente ad uno o ad entrambi i vice presidenti.
Non possono essere delegati poteri e funzioni relative alla redazione del bilancio annuale.


Art. 15 (Presidente e vice presidenti)
Tra i membri del Consiglio direttivo vengono nominati, la prima volta in sede di atto costitutivo e in seguito dal consiglio direttivo stesso, un Presidente e due vicepresidenti, che durano in carica tre anni.
I vice presidenti sono rieleggibili, mentre il Presidente non può essere rieletto alla stessa carica per sei anni dalla scadenza del mandato.
La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.


Art. 16
(Presidenti onorari)
Il Consiglio direttivo potrà eleggere, anche al di fuori dei propri membri, fino a tre Presidenti onorari su designazione dei soci ordinari (associazioni di categoria).


Art. 17 (Collegio dei probiviri)
L'aderente all'Associazione che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere deferito al Collegio dei probiviri.
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati la prima volta in sede di atto costitutivo e in seguito dall’assemblea.
I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei probiviri nei casi sottoposti alla sua valutazione può comminare sanzioni a carico del socio; le possibili sanzioni sono la censura, la sospensione e l’esclusione.
Le sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri valutando la gravità del comportamento sanzionabile, dopo aver sentito tutte le eventuali parti in causa.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili.


IL BILANCIO

Art 18. (Formazione e contenuto del bilancio)
Al termine di ciascun anno sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione del Bilancio, contenente i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo.


Art. 19 (Approvazione del bilancio)
I1 bilancio è sottoposto all’approvazione dell’assemblea, che deve essere all’uopo convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea, e potrà essere consultato da ogni aderente.
Gli eventuali utili risultanti dal bilancio potranno essere accantonati a riserva o destinati a finalità di assistenza o solidarietà.


SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20 (Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, l’assemblea che avrà deliberato lo scioglimento indicherà l’ente od organizzazione senza fini di lucro cui dovranno essere devoluti le eventuali somme o beni risultanti al termine della liquidazione.
Eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .


Letto confermato e sottoscritto

PARMIGIANI Antonio
PARISI Salvatore
GUASTALLI Mario
Associazione Nazionale Calcio Agenti Immobiliari - email: nazionale@nazionaleagentiimmobiliari.it - tel. +39 3385617163
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